In tali frangenti, l’assicurazione risulta obbligatoria e la normativa risulta essere differente rispetto a tutte le altre tecnopatie, vi sono delle disposizioni speciali per silicosi ed asbestosi (art. 140 e segg).
Vi sono delle lavorazioni protette per quanto concerne la silicosi (con associazione anche alla tubercolosi) e sono proprio quelle che vanno ad esporre il lavoratore ad inalazioni nocive di silice, basti pensare ai lavori in miniere o cave sotterranee, così come in processi di frantumazione e trattamenti particolari di rocce.
Le lavorazioni protette per asbestosi non dovranno per forza di cose essere contratte nel lavoro, così come avviene per tutte le altre malattie professionali dove è prevista un’assicurazione, tenendo conto che la causa di tale malattia è riconducibile ad un lavoro che preveda numerosi rischi.
Non è prevista l’indennità giornaliera per inabilità temporanea nel caso particolare dell’asbestosi e silicosi, poiché entrambe vengono considerate come delle affezioni croniche in grado di evolvere, di conseguenza, una volta che verrà accertata la malattia, si procederà come da prassi ad occuparsi della rendita permanente, ma nonostante ciò, verrà corrisposto un assegno giornaliero, per tutto il periodo in cui l’assicurato sarà sottoposto a cure per la malattia stessa.
Le prestazioni assicurative si applicheranno:
- Nei casi in cui si riscontri asbestosi o silicosi, con conseguenze dirette, dalle quali potrà derivare morte o inabilità permanente al lavoro con una percentuale che sarà superiore al 10%;
- In quei casi dove silicosi ed asbestosi sono chiaramente associate ad altre forme morbose che vanno a colpire l’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, dando non pochi problemi al lavoratore stesso;
- In tutti quei casi in cui si registri una morte, derivata proprio da silicosi o asbestosi, malattie associate altre forme morbose che colpiscono l’apparato respiratorio e quello cardiocircolatorio.
Sarà prevista una rendita di passaggio (art. 150 T.U.) dal momento in cui l’assicurato decida di abbandonare la lavorazione nella quale ha contratto tali disturbi, i quali hanno causato un’inabilità permanente che non sia superiore all’80%, erogabile per una durata di uno o due anni. Tale revisione di rendita potrà avvenire a richiesta del titolare della rendita stessa, oppure secondo disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso si registri una diminuzione o un aggravamento delle inabilità del soggetto interessato al lavoro.