Il danno biologico

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Secondo il Decreto legislativo del 23 febbraio 2000 n°38 e D.M. Del 12.07.2000 (Tabella relativa alle menomazioni; Tabella indennizzo danno biologico e Tabella dei coefficienti), nel dettaglio:

Art. 1) Tale articolo va a definire, in via del tutto sperimentale, con lo scopo di tutelare, attraverso l’assicurazione obbligatoria contro quelli che sono ritenuti i principali infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico inteso come lesione al normale stato psico-fisico, suscettibile di valutazione medico-legale della persona stessa. Le prestazioni riferite al danno biologico vero e proprio, vengono determinate indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

L’INAIL procederà con l’erogare l’indennizzo previsto, il quale sarà regolato da tali disposizioni:

  • Viene erogato in capitale se inferiore al 16%, mentre sarà liquidato in rendita se superiore al 16%, si tratterà quindi di un indennizzo relativo a menomazioni più o meno gravi.
  • Con menomazioni di grado superiore al 16% vi sarà un diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze stesse sul lavoro.
  • Se si tratta di una malattia professionale, avverrà entro 10 anni dalla data dell’infortunio, oppure 15 anni se si tratterà di una malattia professionale, ovviamente sarà importante che l’assicurato sia dichiarato guarito, senza far registrare postumi d’invalidità permanente, oppure postumi che non raggiungano il minimo previsto per l’indennizzabilità in capitale o in rendita. In caso vi sia un peggioramento, l’assicurato stesso avrà l’opportunità di richiedere all’Istituto assicuratore, la relativa liquidazione del capitale o della rendita.
  • In caso di malattie neoplastiche, oppure per silicosi, o ancora per asbestosi e determinate malattie infettive/parassitarie, la domanda di aggravamento potrà essere presentata anche oltre il limite previsto, ovvero di 15 anni, con lo scopo di ottenere una liquidazione della rendita stessa.
  • Nel caso si verifichi una situazione in cui l’assicurato venga colpito da eventi lesivi, si procederà per gradi, partendo proprio con una valutazione complessiva dei postumi e relativa alla liquidazione di un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale corrispondente.
  • In caso di morte dell’assicurato, che sia avvenuta precedentemente all’aver ricevuto un indennizzo corrisposto da parte dell’Istituto assicuratore, sarà previsto un indennizzo proporzionale a quello che sarà il tempo effettivo intercorso tra la data di guarigione clinica e la morte.
  • La rendita rappresenta una chiara alternativa all’indennizzo in forma di capitale e potrà essere soppressa in caso vi sia un recupero totale, oppure un miglioramento psico-fisico.
  • La valutazione della quota aggiuntiva di rendita, come conseguenza di un infortunio, che si rifletta su quelle che sono le reali capacità di produrre reddito del soggetto, viene valutata attraverso uno specifico coefficiente di maggiorazione.