Assicurazione prevista in caso di malattie professionali

Assicurazione-malattie-professionali

Sotto un punto di vista medico, vengono definite malattie professionali o malattie del lavoro, o ancora tecnopatie, tutti quei processi morbosi derivanti da una lunga esposizione a determinati effetti nocivi del lavoro, vale a dire, tutte quelle manifestazioni cliniche che sono dovute ad un’azione lenta e ripetuta a lungo, di svariati agenti patogeni che sono legati al lavoro stesso.

Per quanto riguarda invece la nozione espressa dal T.U. 30 giugno 1965, n° 1124, vi saranno maggiori limitazioni e saranno comprese solo quelle malattie professionali chiaramente indicate in tabella, le quali solitamente vengono contratte a causa di lavorazioni specifiche, andando a manifestarsi entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro stesso.

L’assicurazione obbligatoria non andrà quindi ad abbracciare tutte quelle che sono le reali malattie da lavoro conosciute, ma solo un certo numero di esse, le quali vengono chiaramente elencate e specificate in tabelle, divise per settore lavorativo, includendo tutte quelle lavorazioni che possono rappresentare un serio rischio per il lavoratore. La legge non è molto chiara a riguardo, infatti, non va a definire in modo perfetto, il significato vero e proprio di malattia professionale, andando quindi a fissare quelle che sono le reali condizioni e gli effetti assicurativi.

Sono tante le nozioni presentate, ma un’altra relativa alla malattia professionale è riconducibile al cosiddetto sistema misto, il quale è stato attuato in Italia, subito dopo una decisione della Corte Costituzionale (sentenza del 18 febbraio 1988 n°179), che ha chiaramente dichiarato incostituzionali, tutte quelle norme che vanno a limitare la tutela di malattie professionali e quelle che sono state indicate nelle tabelle del T.U. N° 1124 del 1965. Al momento, quando si parla di assicurazione obbligatoria, si farà riferimento ad un processo esteso ad ogni malattia considerata diversa da quelle comprese nelle tabelle, che sarà causata da lavorazioni particolari o da agenti patogeni del tutto diversi da quelli che sono stati indicati nelle relative tabelle. Esse hanno un valore effettivo anche se si manifestano oltre il periodo massimo d’indennizzabilità, l’importante è che vi sia una causa reale e riconducibile al lavoro prestato.

Si tratta di una visione della malattia che non va assolutamente a sostituire il sistema tabellare, il quale rimarrà sempre valido, ma prevederà un’estensione atta a tutelare anche altre patologie riconducibili a determinati lavori, che non vengono incluse nelle indicazioni tabellari e che andranno a proporre nuovi criteri medico-legali.

E’ importante essere consapevoli del fatto che la malattia professionale non rappresenta assolutamente un evento improvviso, ma una conseguenza dovuta a lavorazioni sbagliate, considerate quindi assolutamente nocive, evitabili grazie ad opportune misure preventive e protettive. La malattia professionale non va considerata come un evento fortuito, del tutto casuale, simile all’infortunio, ma il risultato finale di numerose insidie accumulate nel tempo, che a lungo andare potrebbero dar vita proprio a manifestazioni cliniche più o meno gravi.

Per quanto concerne l’eziologia, il lavoro rappresenta una causa di danno per la malattia professionale stessa, ma bisogna fare una piccola distinzione, infatti, per quanto concerne l’infortunio, la causa risulterà violenta, mentre nella malattia professionale risulterà lenta e diluita nel tempo, in seguito ad una prolungata esposizione ad uno o più fattori di rischio.

La medicina legale si occuperà di studiare le malattie professionali, andando a fare una precisa distinzione, puntando per lo più su tre componenti fondamentali, a partire da quello causale rappresentato dalla connessione etiologica con il lavoro, poi troveremo l’elemento circostanziale, il quale a sua volta sarà riconducibile ad una lunga esposizione al rischio professionale durante una lavorazione morbigena e per finire si parla di elemento conseguenziale, il quale sarà costituito da differenti manifestazioni cliniche della malattia stessa, che potrebbero diventare addirittura letali.

La tutela assicurativa risulta subordinata alla dimostrazione del rapporto causale, che esiste tra la malattia e tutte quelle che vengono considerate lavorazioni rischiose, chiaramente specificate nelle relative tabelle, oppure in base ad altre cause di lavoro indicate tramite il sistema misto. La causa non va riconosciuta solo in base alla prolungata esposizione a determinati fattori di rischio, ma sarà opportuno anche fornire una dimostrazione concreta per ottenere l’indennizzabilità.

Il quadro relativo alle malattie professionali è mutato nel tempo, basti pensare che attualmente sono diminuite notevolmente le tecnopatie classiche, causate per lo più da intossicazione cronica, ma sono aumentate le patologie aspecifiche, che possono chiaramente essere condizionate anche da fattori ambientali che si andranno a sommare a quelli lavorativi.

La tutela assicurativa andrà a comprendere tutte quelle manifestazioni cliniche e le relative conseguenze di ogni malattia, senza escludere ricadute ed eventuali recidive.

  • La manifestazione clinica rappresenta la condizione necessaria per poter andare a riconoscere l’effettiva esistenza di una determinata malattia professionale, andando quindi a verificare in un momento successivo se fa parte di quelle elencate nelle relative tabelle, o che in un certo modo sia legata al lavoro stesso. Per manifestazione si intenderà la comparsa di segni relativi alla sintomatologia vera e propria, grazie ai quali sarà possibile andare a diagnosticare la malattia stessa.
  • I sintomi vanno a rappresentare le cosiddette conseguenze dirette, che fanno parte del paradigma nosografico noto della tecnopatia, un’espressione quindi della sua evoluzione e di eventuali complicanze ad essa riconducibili.
  • La ricaduta va considerata come una malattia professionale che si verifica non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione della lavorazione che ne abbia determinato la malattia (art. 134 del T.U.)

SISTEMA DELLA LISTA
Il sistema della lista viene chiamato anche tabellare e rappresenta l’elenco completo delle malattie professionali assicurate, con conseguenze per ognuna di esse e determinate lavorazioni che rappresenterebbero un serio rischio per il lavoratore stesso.