Come si potrà ottenere il risarcimento

A. Il danneggiato:
Sarà opportuno inviare all’assicurazione della propria vettura, una richiesta di risarcimento danni subiti, il tutto avverrà tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

 

La raccomandata dovrà:

  • Presentare diversi allegati, tra i quali non dovrà certamente mancare una copia del modulo blu, in mancanza sarà opportuno includere una descrizione dettagliata del sinistro, andando ad inserire tutti quelli che saranno gli elementi di maggior rilievo;
  • Bisognerà indicare luogo e tempi utili in cui si metterà a disposizione il proprio veicolo all’assicuratore, al fine di effettuare una perizia dei danni ottimale (almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro);
  • Bisognerà includervi ogni indicazione utile ai fini della valutazione di eventuali danni a persone, presentare anche determinate certificazioni mediche e quella di avvenuta guarigione, ovviamente se non saranno disponibili nell’immediato, si potranno inviare in seguito a mezzo raccomandata.

A1. Se il danneggiato ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A. l’assicuratore:

  • Sarà tenuto ad indicare al danneggiato, il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato nel trattarla, con rispettivo recapito, numero di telefono e reperibilità;
  • Metterà a disposizione del danneggiato l’intero elenco delle carrozzerie che aderiscono all’Accordo ANIA.Carrozzieri, solo se la compagnia interessata l’abbia sottoscritto;
  • Provvederà in tempi piuttosto brevi ad eseguire un completo accertamento dei danni;
  • Si valuterà il danno, di conseguenza, se sarà risarcibile, bisognerà comunicare al danneggiato, la corrispettiva somma che sarà offerta per il risarcimento;
  • Se il danno risulterà non risarcibile, invece, bisognerà comunicare al danneggiato quali sono i reali motivi per cui si riterrà opportuno non dover fare l’offerta.

Altre comunicazioni da effettuare per legge:

  • In caso vengano riscontrati solo dei danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata;
  • Nel caso in cui vi siano solo dei danni materiali, attraverso l’apposito modulo blu che sarà firmato da entrambi i conducenti, entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione della raccomandata stessa;
  • Nel caso in cui si riscontrino delle lesioni personali, entro i 90 giorni dalla ricezione della raccomandata.

Il danneggiato, appena riceverà l’offerta dell’assicuratore potrà:

  • Accettarla ed in tal caso l’assicuratore dovrà provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;
  • Non accettarla ed in questo caso l’assicuratore dovrà inviare la somma pattuita entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione, ovviamente a questo punto il danneggiato potrà accettarla e quindi incassarla senza che ne pregiudichi le sue pretese;
  • Non rispondere all’offerta ricevuta ed in tal caso l’assicuratore, dopo i 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, senza aver ricevuto risposta, avrà l’obbligo entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta. A questo punto il danneggiato potrà incassarla senza che questo pregiudichi le proprie pretese.

A2. Se il danneggiato non fornisce tutti gli elementi indicati nel precedente punto A ed in quei casi in cui si verifichino danni alle persone, guariti oltre 40 giorni dal sinistro o che comportino invalidità permanenti, l’assicuratore dovrà:

  • Indicare al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio che si occuperà di trattare il denaro stesso, con rispettivo recapito, numero di telefono e reperibilità;
  • dovrà indicare al danneggiato i documenti da presentare per ottenere il risarcimento;
  • Metterà a disposizione del danneggiato l’elenco di tutte quelle che sono le carrozzerie aderenti all’Accordo ANIA-carrozzieri qualora la compagnia l’abbia sottoscritto;
  • Si occuperà di effettuare un accertamento dei danni;
  • Se il danno è considerato risarcibile, una volta che avrà ricevuto la documentazione necessaria, comunicherà al danneggiato la somma offerta per l’effettivo risarcimento;
  • Concordato l’ammontare dell’indennizzo, dovrà versare al danneggiato, nei 15 giorni a seguire, l’importo effettivo e potrà richiederne la ricevuta;
  • Se il danno risulterà non risarcibile, dovrà comunicarlo al danneggiato, non appena la circostanza sarà rilevata.

Attenzione: La legge prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in 2 anni, sarà quindi tua premura chiedere il risarcimento non oltre 2 anni dalla data dell’incidente e rinnovare, qualora ce ne sia bisogno, la richiesta almeno ogni 2 anni. Utilizzare sempre spedizioni a mezzo raccomandata (possibilmente con ricevuta di ritorno), perchè veloce e soprattutto sicura!