Centro Risarcimenti e l’assistenza perfetta per infortuni sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro sono molto frequenti e questo è un dato di fatto, ma la cosa che deve far riflettere è che spesso le vittime non sono opportunamente tutelate, ecco perchè diventa fondamentale conoscere quelli che sono i propri diritti, al fine di ottenere un risarcimento giusto e veloce, magari in situazioni in cui eventuali lesioni possono creare un danno fisico rilevante. Definizione di infortunio sul lavoro: ”Esso avviene per causa violenta sul posto di lavoro, da cui ne potrà derivare la morte o in alcuni casi anche un’inabilità del tutto permanente che potrà essere totale o parziale, tale da prevedere l’astensione al lavoro per più di tre giorni”. Il nostro Centro Risarcimenti a Reggio Emilia è a tua disposizione in situazioni del genere, vi aiuteremo a muovervi nella giusta direzione, riuscendo finalmente a risolvere qualunque problema, mettendovi nelle condizioni giuste per poter richiedere ed ovviamente ottenere il giusto risarcimento. Riusciremo ad assisterti in tutte quelle fastidiose e lunghe procedure burocratiche, potremo effettuare le necessarie visite mediche e perizie accurate, gestendo al meglio le transazioni con le assicurazioni e con enti pubblici o aziende private. Se hai subito un infortunio sul lavoro non dovrai far altro che contattare il nostro Centro Risarcimenti per ottenere in tempi brevi tutto ciò che ti spetta di diritto! ”Agli effetti del presente decreto, viene considerato infortunio sul lavoro anche l’infezione carbonchiosa”.
La revisione della rendita per inabilità:
”Le prestazioni a qualunque titolo, erogate dall’INAIL, potranno essere rettificate in qualunque momento, dallo stesso Istituto, in caso si registrino errori di varia natura, commessi in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui si verifichino delle prestazioni non dovute, non si procederà con il recupero delle somme predette, salvo che vi sia un dolo dell’interessato. Il mancato recupero delle somme predette, potrà essere addebitato al funzionario responsabile in caso di dolo o di colpa grave!
Prestazioni Sanitarie
1. Le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, sono prestate all’infortunato per tutta la durata dell’inabilità temporanea (art. 86 T.U.)
2. La fornitura e rinnovo delle protesi riguarda gli apparecchi atti a ridurre il grado di inabilità e ne è previsto il rinnovo a seguito della normale usura e nel caso di inefficienza o rottura non imputabile all’assicurato (art. 90 T.U.);
3. Disposizioni speciali riguardano l’ernia addominale (art. 91 T.U.). Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l’Istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento dell’indennità per l’inabilità temporanea. Se trattasi di ernia non operabile spetta all’assicurato una rendita per inabilità permanente nella misura fissa del 15 % (percentuale prevista nella nuova tabella del danno biologico in ambito INAIL che quantifica la percentuale fino al 9 %).
Funzionamento dell'Assicurazione
I datori di lavoro dovranno per legge denunciare all’Istituto assicuratore, la natura dei lavori, in particolar modo quelli presenti nelle tabelle dell’assicurazione contro le malattie professionali, fornendo anche elementi utili per poter valutarne ogni rischio (art. 12 T.U.)
Per effettuare una buona valutazione del grado di inabilità permanente parziale, non ci sono delle tabelle come per gli infortuni, quindi le conseguenze potrebbero variare di caso in caso, a seconda della gravità di sintomi riscontrati nel tempo.
La rendita relativa ai postumi permanenti viene calcolata tenendo conto di quelle che sono le regole vigenti per gli infortuni, anche in quei casi in cui la totale inabilità derivi da infortuni sul lavoro e da malattie professionali (art. 132 T.U.) La rendita sarà soggetta a revisione, la quale verrà effettuata fino ad un termine massimo di ben 15 anni, in ogni momento, senza determinate scadenze presenti in passato.
Assicurazione relativa a casi di Tubercolosi
Attualmente tali prestazioni comprenderanno:
- Ci sarà il sussidio o relativa indennità giornaliera;
- Indennità post-sanatoriale;
- Assegno relativo a casi in cui occorra un effettivo sostentamento o particolari cure.
L’indennità giornaliera, per quanto concerne il ricovero, sarà la stessa, per importo, a quella prevista per malattia nei primi 180 giorni, ma sarà maggiorata per familiari a carico, ovviamente non sarà affatto cumulabile se si parlerà di retribuzione integrale. L’indennità post-sanatoriale sarà a sua volta cumulabile con la retribuzione e come per la precedente, risulterà maggiorata in quei casi in cui vi siano dei familiari a carico. L’assegno di cura e sostentamento, non sarà affatto cumulabile e potrà essere concesso per un biennio, il suo funzionamento è molto semplice e la grande utilità sta nel fatto che il rinnovo potrà avvenire ogni due anni.
Affinchè si possa parlare di diritto alle differenti prestazioni di legge, bisognerà concentrarsi:
Su quale sarà la reale condizione di malattia: quindi se in fase attiva, oppure se sarà in fase di consolidamento o non attiva per quanto concernerà la concessione di indennità post-sanatoriale e di cura/sostentamento. Sulla natura tubercolare della stessa, oppure di tutti quelli che saranno gli effettivi esiti.