Criteri per la costituzione della rendita

Valutare un’inabilità è molto importante ed a tal proposito, la legge distingue i casi in cui è derivata dall’infortunio una sola menomazione che prede il nome di inabilità unica e quelli, invece, in cui si registrano più menomazioni, che prendono il nome di inabilità plurime.

Entrando nel dettaglio delle inabilità plurime, possiamo affermare che esse interesseranno uno stesso arto, oppure organo, o ancora arti e organi diversi, da ciò deriverà un concorso di inabilità. Le menomazioni multiple possono prender forma in contemporanea da uno stesso infortunio, chiamandosi quindi monocrone, oppure da più infortuni che si sono verificati con tempistiche decisamente differenti, prendendo il nome di policrone. Esse possono dipendere da molti infortuni lavorativi  (omogenee), o da fattori estranei al lavoro (eterogenee).

Se l’inabilità permanente viene causata da una sola menomazione, l’attitudine al lavoro sarà ridotta, come chiaramente espresso nelle giuste percentuali nella tabella prevista dall’art. 78 T.U.

Per valutare i reliquati multipli nelle inabilità permanenti, sarà opportuno applicare dei metodi del tutto differenti, a seconda della tipologia, stabilendo in primis se vi sia una coesistenza o concorrenza.

Si ha coesistenza di inabilità, quando si registrano più cause, tali da interessare organi e apparati differenti, ma privi di correlazioni funzionali, quindi che non presenteranno un peggioramento durante la regolare attività lavorativa, mentre il concorso di inabilità comparirà quando le singole menomazioni andranno ad interessare uno stesso sistema organo-funzionale, con analogie di struttura e collaborazione nell’attività lavorativa.

Il principio generale nella valutazione delle inabilità multiple è spiegato nell’art. 78 T.U., dove si afferma chiaramente che in caso di perdita di arti o organi, il grado di inabilità permanente dovrà essere determinato di volta in volta, tenendo conto dei numerosi fattori e di una diminuita attitudine al lavoro stesso.

  1. Se l’infortunio colpirà un soggetto che già presenta menomazioni, in un diverso sistema organo-funzionale, oppure per infortuni lavorativi in altri settori, o ancora in caso di infortuni lavorativi in cui la rendita viene liquidata in capitale, possiamo affermare che la valutazione del danno effettivo, sarà fatta senza tener conto dell’inabilità preesistente.
  2. Se l’infortunio andrà a colpire un soggetto che già presenta menomazioni da un pregresso infortunio sul lavoro, che abbia interessato un differente sistema organo-funzionale, si procederà con una valutazione complessiva del danno permanente, andando quindi a costituire una rendita unica per i diversi eventi. Valutare le inabilità diventa quindi fondamentale e non si procederà con una normale somma aritmetica, ma utilizzando la formula di Balthazard, ovvero il cosiddetto metodo a scalare.
  3. In caso si verifichino delle inabilità plurime policrome, con lesioni che andranno ad incidere su uno stesso sistema organo-funzionale, la legge prevederà l’applicazione di un determinato criterio proporzionalistico, facendo riferimento alla formula di Gabrielli.

La revisione della Rendita per inabilità

La revisione della rendita per inabilità permanente viene regolata dall’art. 83 T.U. Ed ha subito una modifica con la legge del 9 Marzo 1989 n°88, che ha disposto (art. 55, punto 5):

”Le prestazioni a qualunque titolo, erogate dall’INAIL, potranno essere rettificate in qualunque momento, dallo stesso Istituto, in caso si registrino errori di varia natura, commessi in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui si verifichino delle prestazioni non dovute, non si procederà con il recupero delle somme predette, salvo che vi sia un dolo dell’interessato. Il mancato recupero delle somme predette, potrà essere addebitato al funzionario responsabile in caso di dolo o di colpa grave!