Prestazioni Assicurative

L’infortunio fa sorgere per l’Istituto Assicuratore l’obbligo di corrispondere tutte quelle che sono le prestazioni stabilite, il cui conseguimento si configura come diritto vero e proprio dell’assicurato. Tale diritto, secondo l’art. 67 T.U., varrà anche nel caso in cui il datore di lavoro non adempia ai propri obblighi.

A tal proposito possiamo distinguere ben due tipologie di prestazioni secondo l’art. 66 T.U., ovvero:

Prestazioni economiche, che si dividono a loro volta in:

  • Indennità giornaliera: che secondo l’art. 68 T.U. Andrà a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’effettivo infortunio e sarà corrisposto senza limiti di tempo, fino a quando l’infortunato dovrà attendere al lavoro.
  • La rendita per inabilità permanente (art 74 T.U.) sarà corrisposta dal giorno successivo a quello relativo alla cessazione di inabilità temporanea, ovvero quando l’attitudine al lavoro sarà finalmente ridotta in misura superiore al 10%, fino alla D. Lgs. N° 38 del 23.02.2000.
  • L’assegno relativo all’assistenza personale continuativa (art. 76 T.U. Sostituito dall’art 6 L. 10 maggio 1982 n°251) sarà corrisposto a cadenza mensile, al fine di integrare la rendita, al momento in cui sarà indispensabile l’assistenza a grandi invalidi del lavoro.
  • La rendita ai superstiti dell’assicurato (art. 85 T.U.) sarà corrisposta quando si registrerà la morte, come reale conseguenza dell’infortunio.

Le prestazioni sanitarie, invece, andranno a comprendere:

  • Le cure mediche e chirurgiche, andando quindi a comprendere tutti gli accertamenti clinici prestati all’infortunato per la durata dell’inabilità temporanea (art. 86 T.U.)
  • Fornire e rinnovare le protesi vale soprattutto per apparecchi atti a ridurre il grado di inabilità ed ovviamente sarà previsto il rinnovo in seguito ad una normale usura e nel caso essi risultino inefficienti, ma non a causa dell’assicurato (art. 90 T.U.)
  • Ci sono alcune disposizioni particolari, soprattutto per l’ernia addominale (art. 91 T.U.), infatti, in caso di infortunio e conseguente ernia addominale, l’Istituto assicuratore dovrà effettuare solo le prestazioni mediche e chirurgiche, oltre che un pagamento dell’indennità per inabilità temporanea. In altri casi, se parliamo di ernia non operabile, spetterà all’assicurato una rendita per inabilità permanente, in misura fissa del 15% (si tratta di una percentuale prevista dall’INAIL, riportata nella nuova tabella del danno biologico, che quantifica la percentuale fino al 9%.