L’occasione va a designare il rapporto eziologico particolare che potrà essere inteso come se il lavoro debba aver creato la condizione che ha permesso alla causa accidentale di diventare causa lesiva. Il rischio professionale rappresenterà l’elemento fondamentale su cui si basa, come già ricordato, il principio dell’assicurazione obbligatoria, poiché è il lavoro che reca in sé il movente dell’azione lesiva, indipendentemente da misure di prevenzione o prudenza. Un lavoro si può definire pericoloso quando si può chiaramente affermare l’esistenza di rischio ed il fondamento dell’assicurazione stessa.
Per rischio professionale possiamo intendere l’elemento fondamentale sul quale si baserà il principio dell’assicurazione obbligatoria, semplicemente perchè il lavoro viene inteso come quell’attività che reca in sé il movente dell’azione lesiva, indipendentemente da ogni misura di prevenzione o prudenza. A tal proposito distinguiamo ben 3 tipologie di rischio:
- Troviamo il rischio generico che è rappresentato da una situazione di pericolo, tale da andare a gravare sul lavoratore intento alla propria opera.
- Il rischio generico aggravato, invece, può colpire qualunque cittadino, ma graverà in modo maggiore, per frequenza o entità, su tutti quei soggetti che disimpegnano determinate attività lavorative.
- Infine troveremo il rischio specifico o proprio, il quale è collegato a condizioni di determinate attività lavorative ed andrà ad incidere su tutti quei soggetti che si occupano di mansioni peculiari.
La finalità di lavoro andrà a rappresentare il rapporto di obbligo derivante dal contratto di lavoro stipulato e sarà proprio in tale frangente che l’assicurato potrà prestare la propria opera, andando ad esporsi, quindi, ad un vero e proprio rischio professionale, al quale la maggior parte dei cittadini sarà del tutto estranea. Eppure, per poter contare su provvidenze assicurative, un infortuno dovrà portare alla morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità assoluta al lavoro che ne comporti un’astensione di almeno 3 o più giorni. Le conseguenze possono essere molteplici, ad esempio:
- Inabilità permanente assoluta che toglie completamente e per sempre, l’attitudine al lavoro (art. 74 T.U.);
- Inabilità permanente parziale, invece, sarà quella che va a diminuire in parte, ma per tutta la vita, l’attitudine al lavoro (art. 74 T.U.);
- Inabilità temporanea assoluta sarà quella che impedirà totalmente all’infortunato di attendere al lavoro (art 68 T.U.).