La Pensione di vecchiaia può essere richiesta da assicurati INPS, a patto che vi siano queste 3 condizioni, facilmente riscontrabili:
- Anzianità assicurativa, per un’età minima di 15 anni;
- Un numero di contributi che dovrà essere almeno di 780 settimane;
- Ovviamente bisognerà aver compiuto l’effettiva data pensionabile.
Il decreto n°503 del 30 dicembre 1992, l’art.3 della legge 23 ottobre 1992 n°421, hanno introdotto delle modifiche di grande rilevanza, le quali andranno ad interessare:
- Elevazione dell’età pensionabile (si parla di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne);
- Elevazione del periodo assicurativo, passando da 15 a ben 20 anni;
- Un’integrazione al trattamento minimo delle pensioni;
- Una determinazione relativa alla retribuzione pensionabile;
- Calcolo delle pensioni;
- Divieto tassativo di cumulo pensionistico.
Con l’art. 6 legge 12 giugno del 1984 n°222 viene stabilito che colui che è iscritto all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, oppure per vecchiaia, oppure per superstiti dei lavoratori dipendenti, avrà diritto a ricevere un assegno di invalidità per quanto concerne la pensione di inabilità quando:
a) L’invalidità o inabilità abbiano un rapporto causale diretto con le reali finalità di servizio;
b) Dall’evento non derivi un diritto di rendita, che sia a carico dell’assicurazione contro quelli che sono gli infortuni sul lavoro e malattie professionali a carico di stato ed enti pubblici.
Sarà quindi disposto:
I superstiti dell’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria, relativa all’invalidità o alla vecchiaia e tutti i superstiti dei lavoratori dipendenti che vengono chiaramente indicati nell’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n°903 e riguardo le modifiche successive, con integrazioni, dove si evince che tali soggetti avranno diritto alla pensione privilegiata per inabilità quando:
- Vi sia l’effettiva morte dell’iscritto, come causa diretta con le finalità di servizio;
- Dalla morte dell’iscritto non derivi ai superstiti il reale diritto di rendita a carico dell’assicurazione contro quelli che sono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero quando si tratta di carattere continuativo, di natura previdenziale o assistenziale, che sia a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
Si considerano confacenti alle attitudini di un assicurato, tutte quelle occupazioni che possono ovviamente essere anche differenti da quelle esercitate abitualmente, prima che si stata registrata una causa invalidante, dimostrandone quindi quali sono le reali personalità del lavoratore, oppure la sua capacità tecnica, i suoi interessi, la sua età e tanti altri fattori.
Si tratterà di attività particolari, per le quali l’assicurato sarà in grado di utilizzare delle residue capacità lavorative, senza alcuno sforzo o senza andare incontro ad eccessiva fatica, senza declassamento e senza un tirocinio decisamente lungo.
Esse dovranno consentire al soggetto di poter svolgere un impegno che sia ritenuto proficuo relativamente alle energie lavorative, affinchè siano prive di valore stressante o usurante.
Per usurante si intenderà un consumo, un logorio che va a peggiorare l’organismo del soggetto, oppure a colpire qualche sua importante funzione, con conseguente danno fisiologico, tale da far ritenere invalido l’assicurato.
Il Decreto Legislativo 11.08.1993 n°374: Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera f della legge del 23 ottobre 1992 n°421 recante benefici per tutte quelle che vengono considerate attività usuranti, si precisa chiaramente che debbano considerarsi dei lavori usuranti, tutti quelli per i quali lo svolgimento normale sia prettamente legato ad un impegno psico-fisico, del tutto intenso e continuativo, condizionato da fattori che non potranno essere prevenuti con delle misure idonee. Al comma 2 di tale articolo, verrà anche stabilito che determinate attività sono decisamente usuranti, come indicate in tabella A allegata al decreto.
Per attività usuranti sono intese:
- Lavori notturni e di origine continuativa;
- Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;
- Lavori in galleria, o ancora cave e miniere;
- Lavori che vengono espletati in spazi decisamente ristretti e angusti, basti pensare ai condotti, oppure alle fognature, senza dimenticare pozzi e caldaie;
- Lavori in altezza, quali scale aeree, ponti a sbalzo, natanti;
- Lavori svolti dal gruista, oppure da colui che si occupa di camini e copritetto;
- Lavori di palombari;
- Lavori che si svolgono in celle frigorifere con temperature proibitive, al di sotto dei 5 °C;
- Lavori ad altissime temperature , come ad esempio quelli svolti dagli addetti ai fornelli, oppure coloro che operano in industrie metallurgiche e lavorano il vetro cavo;
- Autisti di mezzi rotabili di superficie;
- Marittimi imbarcati a bordo;
- Personale che si occupa di prestare servizio in tutti quei reparti considerati critici, quali la chirurgia d’emergenza, oppure la rianimazione ed il pronto soccorso;
- coloro che guidano trattori;
- Addetti alle serre fungaie;
- Lavoratori che si occupano giornalmente di asportare amianto da impianti industriali, oppure da carrozze e particolari edifici di usi differenti.